Discussione

L'Avvocato Samuel Schiaffino "La Registrazione Araldica come Marchio"

L'Avvocato Samuel Schiaffino "La Registrazione Araldica come Marchio"

Riportiamo piccolo e succinto estratto dell'interessante intervento dell'Avv. Samuel Schiaffino del Foro di Viterbo, intervenuto nella kermesse annuale per la proprietà intellettuale quale esperto conoscitore della materia. Più precisamente è stato trattato un argomento estremamente di nicchia ma sul quale i riferimenti sono frammentari. Di seguito estratto dattiloscritto dell'intervento dell'Avvocato Samuel Schiaffino (raggiungibile al sito www.avvocatoschiaffino.it) in merito a "La Registrazione Araldica come Marchio" (chiediamo venia per eventuali inasattezze dovute alla trascrizione): "Vi premetto, come sicuramente la maggior parte della platea già conosce, che i titoli nobiliari non possono essere né comprati né venduti, ma si trasmettono solo per discendenza: anche in quest’ultimo caso, tuttavia, essi non danno diritto ad alcun privilegio, ma restano un mero abbellimento anagrafico. Differente situazione riguarda invece i simboli araldici. Con riferimento all’assetto normativo attuale, il codice della proprietà industriale, contenuto nel D.Ls. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha sostituito la legge marchi, permette la commerciabilità e registrazione degli stessi quali proprietà intellettuale. Il secondo comma dell’art. 10 così recita “trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quant’altro possa occorrere, alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso in conformità. Se l’amministrazione interessata, o competente di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda”. Da ciò possiamo trarre le nostre prime considerazioni. L'araldo, stando alla norma appena richiamata, è sicuramente commerciabile. Tale commerciabilità porta insita in sè la possibilità della successiva registrabile, ponendo l'unica condizione del parere obbligatorio e vincolante delle “amministrazioni pubbliche interessate, o competenti”. Qui sorge nonostante tutto lo scoglio maggiore. Purtroppo deve sssere segnalato che questa genericità della norma che vi ho richiamato permette di porci in una zona che definirei "grigia", non venendo minimamente precisato quali siano le amministrazioni interessate o competenti alle quali deve essere chiesto il parere per procedere alla registrazione. In particolare, la nuova normativa nulla dice in merito alla sopravvivenza della competenza in materia di stemmi araldici della Consulta Araldica. Comprendete come il problema non sia assolutamente di poco conto e di come si siano formate delle vere e proprie correnti dottrinali. Nonostante ciò, qualora si tratti di brevettare uno marchio contenente uno stemma, ritengo sia ancora vigente l’obbligo per l’Ufficio Brevetti di richiedere il parere dell’Ufficio Araldico e l’obbligo per quest’ultimo di darlo. Tanto premesso sebbene ritengo condivisibile l'opinione di chi ritiene che tale obbligo sia decaduto per una incauta formulazione del legislatore. Non venendo comunque individuato altro soggetto competente la mia soluzione potrebbe essere motivata per un eccesso di zelo. Da ciò deriva che, a fronte del trasferimento per atto da parte di una famiglia nobiliare del loro "stemma araldico", senza ombra di dubbio si potrà successivamente presentare domanda di registrazione erga omnes. L’Ufficio Brevetti dovrà quindi chiedere il parere all’Ufficio Araldico; a sua volta quest’ultimo potrà quindi: - qualora accerti che lo stemma appartiene ad un soggetto diverso ma è stato conformemente trasferito al richiedente, dare parere positivo; - qualora accerti che lo stemma appartiene ad ad un soggetto diverso da quello del richiedente e non vi sia tale trasferimento valido, non potrà esprimere parere negativo alla registrazione data l’abrogazione dell' articolo 6 R.D. 652/1943, ma dovrà semplicemente appalesare appunto l’appartenenza dello stemma ad altro soggetto. A questo punto, dato che lo stemma è ancora oggi elemento distintivo personale e familiare, troverà applicazione analogica il disposto di cui al secondo comma dell’art. 8 D.Ls. 30 del 2005, che regola l’ipotesi di uso del nome altrui come marchio: “i nomi di persona, diversi da quello di chi chiede la registrazione, possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1” (consenso del titolare e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso). "