Discussione

E-Commerce e Regime OSS (one stop shop)

E-Commerce e Regime OSS (one stop shop)

Cos’è ? Negli ultimi tempi, il commercio elettronico è diventato, sempre più, una reale opportunità di sviluppo e un concreto strumento per il miglioramento delle performance delle imprese, agevolandone la competitività sul mercato. Identificare la tipologia di commercio elettronico, sia sulla base dei beni/servizi oggetto di transazione, nonché degli attori coinvolti, risulta necessario al fine di delineare il corretto trattamento giuridico, fiscale e contabile delle transazioni. Il commercio elettronico, infatti, varia a seconda: - delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto delle transazioni, distinzione tra commercio elettronico DIRETTO (servizi) e INDIRETTO (beni); - dei soggetti che partecipano alle transazioni (B2B, B2C, ecc.). Per la vendita online in Italia, il prestatore/cedente nazionale assoggetta l’operazione ad IVA nazionale, ma non è obbligato, tuttavia, ad emettere fattura (se non espressamente richiesta dal cliente, in sede di acquisto) o scontrino; ha soltanto l’obbligo di annotazione dei corrispettivi giornalieri nel ‘Registro dei corrispettivi’. Per vendite online in UE, invece, a seguito della Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017 (recepita totalmente nel D. Lgs. n. 45/2020) vi sono state dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2021, delle novità IVA che toccano rispettivamente il commercio elettronico diretto, nonché il commercio elettronico indiretto. Cos’è cambiato ? Secondo la regola generale, le prestazioni di servizi/cessioni di beni rese a privati consumatori tramite mezzi elettronici sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE ove il privato consumatore è domiciliato. Per procedere in tal senso, il prestatore/cedente deve nominare un rappresentante fiscale o stabile organizzazione in ciascun Paese della UE ove si trovano tutti i committenti privati che acquistano online, con relativi costi. Allo scopo di agevolare gli operatori, è stata introdotta la possibilità da parte del prestatore/cedente italiano di optare per un regime ‘speciale’ di applicazione dell’IVA denominato OSS (One Stop Shop) che consente di adempiere a tutti gli obblighi IVA direttamente nel Paese del prestatore/cedente, senza necessità di apertura di rappresentanti o identificazione dirette. Quindi, dal 1° gennaio 2019 per i servizi e dal 1° luglio 2021 per i beni, entro il limite di 10.000,00 euro all’anno (valore al netto dell’IVA), i prestatori di servizi elettronici/cedenti di beni a privati consumatori di Paesi UE devono applicare l’IVA del proprio Paese, anziché quella del Paese del consumo. Qualora nel corso di un anno civile, la soglia di € 10.000 venga superata, si applicherà l’aliquota IVA del Paese ove è domiciliato il consumatore privato. Come funziona ? La registrazione all’OSS avviene telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvalersene dovrà applicarlo a tutti i Paesi UE. Il regime OSS prevede un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati della UE attraverso procedure informatiche. Direttamente dal Portale elettronico dell’Agenzia delle Entrate, con le proprie credenziali Entratel, infatti, il soggetto passivo trasmette telematicamente l’importo dell’IVA che deve essere versato nello Stato di destinazione (in base alle rispettive aliquote per ciascuno Stato membro), provvede alle dichiarazioni IVA trimestrali e ad effettuare versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese ai consumatori finali residenti nel Paesi UE. Lo Stato di identificazione provvederà, poi, alla condivisione delle informazioni e alla ripartizione degli importi tra i vari State membri interessati. Esempio: Fornitore di beni italiano e privato consumatore francese (aliquota ordinaria francese pari al 20%), costo del bene 1000,00 euro. Il fornitore italiano trasmetterà telematicamente l’importo IVA da versare in Francia (pari a 200,00 euro, a favore quindi dello Stato di destinazione) ed effettuerà il relativo versamento esclusivamente in Italia. L’Italia, poi, provvederà alla condivisione delle informazioni con lo Stato francese e al trasferimento dei relativi importi. Quindi, non vi è la necessità di apertura di rappresentante fiscale/stabile organizzazione nei singoli Paesi UE e per il fornitore soggetto passivo IVA, sarà sufficiente far riferimento alle norme di fatturazione del proprio Stato. Maggiori informazioni sul sito fiscoeasy.it o chiedi un contatto con un consulente all’indirizzo info@fiscoeasy.it o dal format del sito contatti.