Discussione

Sospensione della responsabilità genitoriale -ex art. 333 c.c.-.

Sospensione della responsabilità genitoriale -ex art. 333 c.c.-.

Ai fini della sospensione genitoriale (ex art. 333 c.c.) è sufficiente l’obiettiva condotta reiterata, anche involontaria, del genitore ad arrecare danno, finanche solo eventuale, al minore. medicinaescienza.wordpress.com/2022/03/12/sospensione-della-responsabilita-genitoriale-ex-art-333-c-c/