Discussione

EUROSOSTENIBILITÀ – LA GOVERNANCE : LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE- L’INTERVENTO DELLA CONSULENTE

Partner di informazione di Borghi d’Europa in questo viaggio è la consulente finanziaria e patrimoniale Laura Panizutti di Conegliano. “La normativa europea non obbliga a chi vuol proporre e vendere prodotti finanziari come sostenibili, di avere alcuni requisiti di governance.” In altri termini vi è un largo margine per l’intermediario finanziario per essere ‘opaco’, per evadere le tasse, per essere gestito con il sistema delle scatole cinesi e,ciononostante, di poter comunicare i propri prodotti come sostenibili.” Un operatore che si ispiri invece alla finanza etica ha alle spalle governance e strutture societarie fondate sulla trasparenza, sulla partecipazione dei soci e dei clienti. Le normative europee si occupano dei temi collegati alla trasparenza, ma li collegano al singolo prodotto finanziario, senza prendere in esame i comportamenti generali di chi lo propone. “I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a dare informazioni precise circa i rischi per la sostenibilità (per i quali si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo sul valore dell’investimento); tali informazioni, infatti, sono necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento orientate al rispetto della sostenibilità. “ Ecco come Dino Donato Abate, Partner, Anna Travanini, Associate, Atrigna & Partners, delineano i temi della trasparenza : “In concreto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti alla: trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (art. 3) mediante la pubblicazione sui propri siti web delle politiche relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità negli investimenti o nelle proprie consulenze per investimenti; -trasparenza sugli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto (art. 4) mediante l’informazione sui principali effetti negativi derivanti dalle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In particolar modo, devono essere fornite: le informazioni sulle politiche adottate al fine dell’individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità, con indicazione dei relativi indicatori; una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata o programmata in merito; una breve sintesi delle politiche di impegno adottate e riferimenti all’osservanza di codici di condotta di impresa responsabile e delle norme internazionalmente riconosciute in materia di due diligence e reporting; trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5) mediante la pubblicazione delle informazioni su come tali politiche siano compatibili con la sostenibilità; -trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 6) mediante informativa precontrattuale del modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e dei risultati delle valutazioni dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili; -trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale (art. 8): nel caso in cui un determinato prodotto finanziario vada a promuovere talune caratteristiche, generalmente ambientali o sociali, devono essere comunicate le informazioni su come tali caratteristiche siano rispettate; se è stato individuato un benchmark, se e in che modo tale indice di riferimento sia coerente con le caratteristiche promosse; -trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali e sociali sui siti web (art. 10) mediante pubblicazione sul proprio sito web, ad esempio, della descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o del relativo obiettivo di investimento sostenibile e le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche. Alla luce del nuovo Regolamento UE, pertanto, i soggetti supra indicati sono tenuti a pubblicare, sui rispettivi siti web, informazioni circa le proprie politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti; essi, quindi, devono spiegare il processo decisionale sia nel caso in cui non sussistano rischi di sostenibilità rilevanti per il prodotto finanziario sia nel caso in cui, invece, tali rischi possano incidere sulla performance del prodotto finanziario; in quest’ultimo caso, saranno tenuti a comunicare in quale misura, in termini quantitativi e qualitativi, tali rischi siano rilevanti in quanto incidenti negativamente sui fattori di sostenibilità.”